Termini e condizioni generali
§ 1 Ambito di applicazione
(1) Le presenti condizioni di vendita si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico o enti di diritto pubblico ai sensi del § 310 comma 1 del BGB (Codice Civile tedesco). Non riconosciamo condizioni del committente contrastanti o divergenti dalle nostre condizioni di vendita, salvo che ne approviamo espressamente per iscritto la validità.
(2) Le presenti condizioni di vendita si applicano anche a tutte le future transazioni con il partner contrattuale, nella misura in cui si tratti di negozi giuridici di tipo affine, anche se non vengono concordate separatamente.
§ 2 Offerta e conclusione del contratto
(1) Tutte le nostre offerte sono libere e non vincolanti, salvo diversa indicazione espressa. Nella misura in cui un ordine debba essere considerato come un’offerta ai sensi del § 145 del BGB, possiamo accettarlo entro due settimane.
(2) Determinante per i rapporti giuridici tra noi e il partner contrattuale è esclusivamente il contratto concluso per iscritto, comprese le presenti condizioni generali di contratto. Accordi verbali da parte nostra prima della conclusione del contratto non sono vincolanti e vengono sostituiti legalmente da questo contratto. Modifiche all’accordo stipulato, comprese le presenti condizioni commerciali, richiedono la forma scritta per la loro validità. Fatta eccezione per i nostri amministratori delegati e procuratori, i nostri dipendenti non sono autorizzati a stipulare accordi verbali.
(3) Le nostre indicazioni relative all’oggetto del contratto sono solo approssimative, a meno che l’idoneità allo scopo contrattualmente previsto presupponga una corrispondenza esatta. Tali indicazioni non sono caratteristiche qualitative garantite, bensì descrizioni o contrassegni della fornitura o della prestazione. Sono ammesse variazioni consuete nel settore, che avvengono in base a disposizioni di legge o che rappresentano miglioramenti tecnici, nella misura in cui non pregiudichino l’idoneità allo scopo contrattualmente previsto.
3 Documenti forniti
(1) Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore su tutti i documenti forniti al committente in relazione all’affidamento dell’incarico, come ad es. calcoli, disegni ecc. Tali documenti non possono essere resi accessibili a terzi, a meno che non rilasciamo al committente la nostra espressa autorizzazione scritta. Nella misura in cui non accettiamo l’offerta del committente entro il termine di cui al § 2, possiamo esigere che tali documenti, comprese tutte le copie, vengano distrutti completamente o restituiti a noi.
§ 4 Prezzi e pagamento
(1) Salvo diverso accordo scritto, i nostri prezzi si intendono franco fabbrica, escluso l’imballaggio e più l’IVA all’aliquota di legge di volta in volta vigente. I costi di trasporto e imballaggio saranno fatturati separatamente.
(2) Il pagamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto di compravendita. La detrazione di uno sconto è ammissibile solo previo accordo scritto.
(3) Salvo diverso accordo, il prezzo di acquisto deve essere pagato entro 14 giorni dalla consegna, con accredito sul nostro conto. Gli interessi di mora saranno calcolati nella misura dell’8% superiore al rispettivo tasso di interesse di base. Ci riserviamo il diritto di far valere un danno da mora superiore.
(4) Qualora non sia stato stipulato un accordo di prezzo fisso, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche di prezzo ragionevoli, che avvengono 3 mesi o più dopo la conclusione del contratto.
§ 5 Compensazione e diritti di ritenzione
(1) Il partner contrattuale ha diritto alla compensazione solo se le sue contropretese sono state accertate con sentenza passata in giudicato o sono incontestate. Il partner contrattuale è autorizzato a esercitare un diritto di ritenzione solo nella misura in cui la sua contropretesa si basa sullo stesso rapporto contrattuale.
(2) Siamo autorizzati a eseguire forniture o prestazioni ancora pendenti solo dietro pagamento anticipato o prestazione di garanzie, qualora dopo la conclusione del contratto veniamo a conoscenza di circostanze che sono idonee a ridurre in modo significativo l’affidabilità creditizia del partner contrattuale o che mettono a rischio il pagamento dei nostri crediti da parte del partner contrattuale.
§ 6 Consegna e tempi di consegna
(1) Le nostre consegne avvengono franco fabbrica, salvo diverso accordo.
(2) I termini e le date per le consegne e le prestazioni da noi confermati sono sempre solo approssimativi, a meno che non sia stato espressamente concordato un termine fisso o una data fissa. Qualora sia stato da noi incaricato un invio, il termine di consegna e la data di consegna si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, ovvero al terzo incaricato del trasporto.
(3) L’inizio del termine di consegna da noi indicato presuppone l’adempimento tempestivo e corretto degli obblighi del partner contrattuale. Ci riserviamo l’eccezione di inadempimento contrattuale.
(4) Non rispondiamo dell’impossibilità della consegna o dei ritardi di consegna, nella misura in cui questi siano stati causati da forza maggiore o da altri eventi non prevedibili al momento della conclusione del contratto (ad es.: guasti di esercizio di ogni tipo, difficoltà nell’approvvigionamento di materiale, scioperi, difficoltà nell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, provvedimenti amministrativi) di cui non siamo responsabili. Qualora tali eventi rendano la consegna o la prestazione notevolmente più difficile o impossibile, siamo autorizzati a recedere dal contratto. In caso di impedimenti temporanei, i termini di consegna e di prestazione si prolungano per la durata dell’impedimento più un congruo periodo di avviamento. Nella misura in cui a seguito del ritardo non si possa pretendere che il partner contrattuale accetti la consegna o la prestazione, questi può recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta immediata nei nostri confronti.
(5) Qualora il partner contrattuale sia in mora nell’accettazione o violi colpevolmente altri obblighi di collaborazione, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento del danno che ne deriva, compresi eventuali oneri aggiuntivi. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori pretese. Qualora sussistano le suddette condizioni, il rischio di perimento accidentale o di deterioramento accidentale della cosa venduta passa al partner contrattuale nel momento in cui questi è in mora nell’accettazione o in mora del debitore.
(6) In caso di ritardo nella consegna da noi causato non intenzionalmente o per grave negligenza, rispondiamo per ogni settimana completa di ritardo nell’ambito di un risarcimento forfettario per ritardo pari al 3% del valore della fornitura, ma al massimo non superiore al 10% del valore della fornitura.
(7) Restano impregiudicati ulteriori diritti e pretese legali del committente a causa di un ritardo nella consegna.
§ 7 Luogo di adempimento e trasferimento del rischio
(1) Il luogo di adempimento e il trasferimento del rischio per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale è Obernburg, salvo diverso accordo.
(2) Il rischio passa al partner contrattuale al più tardi con la consegna della merce (inizio della procedura di carico) allo spedizioniere, ovvero al terzo incaricato del trasporto della merce, in caso di contratti franco fabbrica.
(3) Se la merce viene spedita al partner contrattuale su richiesta di quest’ultimo, il rischio di perimento accidentale o di deterioramento accidentale della merce passa al partner contrattuale con la spedizione al partner contrattuale, al più tardi con l’uscita dalla fabbrica/magazzino. Ciò vale indipendentemente dal fatto che la spedizione della merce avvenga dal luogo di adempimento o da chi sostenga le spese di trasporto.
(4) La spedizione viene assicurata da noi solo su espressa richiesta del partner contrattuale e a sue spese contro furto, rottura, trasporto, danni da incendio e acqua o contro altri rischi assicurabili.
§ 8 Riserva di proprietà
(1) Ci riserviamo la proprietà della cosa consegnata fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal contratto di fornitura. Ciò vale anche per tutte le future forniture, anche se non ci richiamiamo sempre espressamente a ciò. Siamo autorizzati a riprendere la cosa acquistata, se il partner contrattuale si comporta in modo contrario al contratto.
(2) Il partner contrattuale è tenuto a trattare la cosa acquistata con cura, fintanto che la proprietà non sia ancora passata a lui. In particolare, è tenuto ad assicurarla a proprie spese in modo sufficiente contro danni da furto, incendio e acqua al valore a nuovo. Fintanto che la proprietà non è ancora passata, il partner contrattuale deve informarci immediatamente per iscritto, se l’oggetto consegnato viene pignorato o è soggetto ad altri interventi di terzi. Nella misura in cui il terzo non sia in grado di rimborsarci le spese giudiziali ed extragiudiziali di un’azione ai sensi del § 771 ZPO (Codice di procedura civile tedesco), il committente risponde del nostro danno subito.
(3) Il partner contrattuale è autorizzato alla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà nel normale svolgimento dell’attività commerciale. Il partner contrattuale cede già ora a noi i crediti del committente derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà per l’importo dell’importo finale di fattura concordato con noi (IVA inclusa). Questa cessione vale indipendentemente dal fatto che la cosa acquistata sia stata rivenduta senza o dopo la lavorazione. Il partner contrattuale rimane autorizzato all’incasso del credito anche dopo la cessione. La nostra facoltà di incassare noi stessi il credito rimane impregiudicata. Tuttavia, non incasseremo il credito, fintanto che il partner contrattuale adempie ai suoi obblighi di pagamento derivanti dai proventi incassati, non è in mora con i pagamenti e, in particolare, non è stata presentata istanza di apertura di una procedura di insolvenza o è intervenuta una sospensione dei pagamenti.
(4) La lavorazione o la trasformazione della cosa acquistata da parte del partner contrattuale avviene sempre a nome e per conto nostro. In questo caso, il diritto di aspettativa del partner contrattuale sulla cosa acquistata si estende alla cosa trasformata. Qualora la cosa acquistata venga lavorata con altri oggetti non di nostra proprietà, acquistiamo la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore oggettivo della nostra cosa acquistata rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Lo stesso vale in caso di mescolanza. Qualora la mescolanza avvenga in modo tale che la cosa del partner contrattuale sia da considerarsi come cosa principale, si conviene che il partner contrattuale ci trasferisca la comproprietà in proporzione e custodisca per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà così costituita. A garanzia dei nostri crediti nei confronti del partner contrattuale, il committente cede a noi anche quei crediti che gli derivano dal collegamento della merce soggetta a riserva di proprietà con un terreno nei confronti di un terzo; accettiamo già ora questa cessione.
(5) Ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti su richiesta del partner contrattuale, nella misura in cui il loro valore superi di oltre il 50% i crediti da garantire.
(6) Qualora recediamo dal contratto di compravendita a causa di un comportamento contrario al contratto del partner contrattuale, siamo autorizzati a richiedere la restituzione della merce soggetta a riserva di proprietà.
§ 9 Garanzia e denuncia dei vizi
(1) I diritti di garanzia del partner contrattuale presuppongono che questi abbia adempiuto correttamente ai suoi obblighi di esame e di denuncia dei vizi ai sensi del § 377 HGB (Codice commerciale tedesco).
(2) Le pretese per vizi si prescrivono in 12 mesi dall’avvenuta consegna della merce da noi fornita al nostro partner contrattuale.
(3) Prima di un’eventuale restituzione della merce, è necessario ottenere il nostro consenso.
(4) Qualora, nonostante tutta la cura impiegata, la merce consegnata presenti un vizio già esistente al momento del trasferimento del rischio, provvederemo, fatta salva la tempestiva denuncia dei vizi, a nostra discrezione a riparare la merce o a fornire merce sostitutiva. Dobbiamo sempre avere la possibilità di provvedere all’adempimento successivo entro un termine congruo.
(5) Qualora l’adempimento successivo fallisca, il partner contrattuale può recedere dal contratto o ridurre adeguatamente il corrispettivo.
(6) Non sussistono pretese per vizi in caso di scostamento irrilevante dalla qualità concordata, in caso di pregiudizio irrilevante dell’utilizzabilità, in caso di usura naturale o logorio come in caso di danni che si verificano dopo il trasferimento del rischio a seguito di trattamento errato o negligente, sollecitazione eccessiva, mezzi di esercizio inadatti, lavori di costruzione difettosi, terreno edificatorio inadatto o a causa di particolari influssi esterni che non sono presupposti dal contratto. Qualora il partner contrattuale o terzi eseguano interventi di riparazione o modifiche in modo improprio, non sussistono pretese per vizi neppure per questi e per le conseguenze che ne derivano.
(7) Sono escluse le pretese del partner contrattuale a causa delle spese necessarie ai fini dell’adempimento successivo, in particolare le spese di trasporto, di viaggio, di lavoro e di materiale, nella misura in cui le spese aumentano perché la merce da noi fornita è stata successivamente trasportata in un luogo diverso dalla sede del committente.
§ 10 Responsabilità per risarcimento danni
(1) La nostra responsabilità per il risarcimento dei danni, a prescindere dal fondamento giuridico, in particolare a causa di ritardo, impossibilità, violazione del contratto, fornitura errata, fornitura difettosa, violazione degli obblighi durante le trattative contrattuali e atto illecito, è limitata, nella misura in cui dipenda da una colpa, secondo le disposizioni della presente sezione.
(2) Non rispondiamo
1. in caso di semplice negligenza dei nostri organi, rappresentanti legali, dipendenti o altri ausiliari dell’adempimento.
2. in caso di grave negligenza dei nostri dipendenti non dirigenti o altri ausiliari dell’adempimento, nella misura in cui non si tratti di una violazione di obblighi essenziali del contratto.
(3) Nella misura in cui rispondiamo per il risarcimento dei danni in base ai precedenti commi, la responsabilità è limitata ai danni che abbiamo previsto alla conclusione del contratto come possibile conseguenza di una violazione del contratto o tenendo conto delle circostanze che ci erano note o che avrebbero dovuto esserci note applicando la diligenza consueta nel settore. Inoltre, i danni indiretti e i danni conseguenti, che sono conseguenza di vizi dell’oggetto della fornitura, sono risarcibili solo nella misura in cui tali danni siano tipicamente prevedibili in caso di utilizzo conforme alla destinazione dell’oggetto della fornitura.
(4) In caso di responsabilità per semplice negligenza, l’obbligo di risarcimento da parte nostra per danni materiali o personali è limitato a un importo di 1 milione di euro per evento dannoso, anche se si tratta di una violazione di obblighi essenziali del traffico giuridico.
(5) Le suddette esclusioni e limitazioni di responsabilità valgono nella stessa misura a favore dei nostri organi, rappresentanti legali, dipendenti e altri ausiliari dell’adempimento.
(6) Le limitazioni di cui alla presente sezione non si applicano alla nostra responsabilità per comportamento doloso, per caratteristiche qualitative garantite, per lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute o ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
§ 11 Disposizioni finali
(1) Il presente contratto e tutti i rapporti giuridici tra le parti contraenti sono soggetti al diritto della Repubblica Federale Tedesca, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
(2) Luogo di adempimento e foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è la nostra sede legale, salvo diversa indicazione nella conferma d’ordine.
(3) Qualora singole disposizioni del presente contratto siano o diventino inefficaci o contengano una lacuna, le restanti disposizioni rimangono impregiudicate. Le parti si impegnano a concordare in sostituzione della disposizione inefficace una disposizione legalmente ammissibile che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione inefficace, ovvero a colmare tale lacuna.