Condizioni di acquisto
§ 1 Ambito di applicazione generale
(1) Le nostre condizioni di acquisto si applicano esclusivamente. Non riconosciamo condizioni contrarie o divergenti, a meno che non ne abbiamo espressamente approvato per iscritto la validità. Le nostre condizioni di acquisto si applicano anche se eravamo a conoscenza di condizioni contrarie o divergenti dalle nostre condizioni di acquisto, o se le accettiamo senza riserve.
(2) Tutti gli accordi presi tra noi e il contraente al fine di eseguire questo contratto devono essere stabiliti per iscritto in questo contratto.
(3) Le nostre condizioni di acquisto si applicano solo nei confronti degli imprenditori ai sensi del § 310 comma 4 del BGB (Codice Civile tedesco).
(4) Le nostre condizioni di acquisto si applicano anche alle future transazioni con i contraenti.
§ 2 Offerta – Documenti dell’offerta
(1) Il contraente si impegna a confermare il nostro ordine entro un termine di 2 giorni lavorativi.
(2) Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore su illustrazioni, disegni, calcoli e altri documenti; essi non possono essere resi accessibili a terzi senza il nostro esplicito consenso scritto. Essi devono essere utilizzati esclusivamente per la fabbricazione sulla base del nostro ordine; dopo l’elaborazione dell’ordine, devono essere restituiti a noi spontaneamente – salvo diverso accordo – o smaltiti senza lasciare residui. Essi devono essere tenuti segreti nei confronti di terzi, a questo proposito si applica inoltre la disposizione del §9 comma. (4).
§ 3 Prezzi – Condizioni di pagamento
(1) Il prezzo indicato nell’ordine è vincolante. In mancanza di un diverso accordo scritto, il prezzo include la consegna “franco domicilio”, imballaggio compreso. Devono essere rispettate le disposizioni dell’ordinanza sugli imballaggi.
(2) L’imposta sul valore aggiunto di legge non è inclusa nel prezzo.
(3) Possiamo elaborare le fatture solo se queste sono chiaramente riconducibili ai nostri riferimenti d’ordine. Il contraente è responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di questa specifica, a meno che non dimostri di non esserne responsabile.
(4) Paghiamo il prezzo di acquisto, salvo diverso accordo scritto, entro 14 giorni, a partire dalla consegna completa e dal ricevimento della fattura, con uno sconto del 3% o entro 30 giorni dal ricevimento della fattura al netto.
(5) Abbiamo diritto ai diritti di compensazione e ritenzione nella misura prevista dalla legge.
§ 4 Tempi di consegna
(1) Il tempo di consegna indicato nell’ordine è vincolante.
(2) Il contraente è tenuto a informarci immediatamente per iscritto se è evidente che il termine di consegna concordato non può essere rispettato.
(3) In caso di ritardo nella consegna, abbiamo il diritto di far valere i danni che ne derivano in conformità con le disposizioni di legge. Il contraente ha il diritto di dimostrarci che, a seguito del ritardo, non si è verificato alcun danno o un danno significativamente inferiore.
§ 5 Trasferimento del rischio – Documenti
(1) La consegna deve avvenire franco domicilio, salvo diverso accordo scritto.
(2) Il contraente è tenuto a indicare esattamente i nostri riferimenti d’ordine su tutti i documenti relativi al nostro ordine; in caso contrario, i ritardi nell’elaborazione non sono imputabili a noi.
§ 6 Esame dei difetti – Responsabilità per difetti
(1) Siamo tenuti a esaminare la merce entro un termine ragionevole per eventuali scostamenti di qualità e quantità; un reclamo è tempestivo se perviene al fornitore entro un termine di 5 giorni lavorativi, a partire dal ricevimento della merce o, in caso di difetti nascosti, dalla scoperta.
(2) Abbiamo diritto ai diritti di garanzia legale senza limitazioni; in ogni caso, abbiamo il diritto di richiedere al contraente, a nostra scelta, l’eliminazione del difetto o la consegna di un nuovo oggetto. Il diritto al risarcimento dei danni, in particolare quello al risarcimento dei danni in luogo della prestazione, rimane espressamente riservato.
(3) Siamo autorizzati a provvedere noi stessi all’eliminazione del difetto a spese del contraente, se vi è pericolo incombente o sussiste una particolare urgenza.
(4) Il termine di prescrizione è di 36 mesi, a partire dal trasferimento del rischio.
§ 7 Responsabilità del prodotto – Esonero – Copertura assicurativa di responsabilità civile
(1) Nella misura in cui il contraente è responsabile per un danno al prodotto, è tenuto a esonerarci dalle richieste di risarcimento danni di terzi al primo sollecito, nella misura in cui la causa è posta nella sua sfera di controllo e organizzazione e ne è responsabile esternamente.
(2) Nell’ambito della sua responsabilità per i casi di danno ai sensi del comma (1), il contraente è anche tenuto a rimborsare eventuali spese ai sensi dei §§683, 670 BGB o ai sensi dei §§ 830, 840, 426 BGB, che derivano da o in relazione a una campagna di richiamo da noi effettuata. Informeremo il contraente – per quanto possibile e ragionevole – sul contenuto e l’entità delle misure di richiamo da attuare e gli daremo l’opportunità di esprimere il proprio parere. Restano impregiudicati altri diritti legali.
(3) Il contraente si impegna a mantenere un’assicurazione di responsabilità civile del prodotto con una copertura di € 10 milioni per danni a persone/cose – forfettario –; se abbiamo diritto a ulteriori richieste di risarcimento danni, queste rimangono impregiudicate.
§ 8 Diritti di proprietà industriale
(1) Il contraente garantisce che, in relazione alla sua consegna, non vengano violati diritti di terzi all’interno della Repubblica Federale Tedesca.
(2) Se veniamo chiamati in causa da un terzo a questo proposito, il contraente è tenuto a esonerarci da queste richieste al primo sollecito scritto; abbiamo il diritto di stipulare accordi con il terzo – senza il consenso del contraente –, in particolare di concludere una transazione.
(3) L’obbligo di esonero del contraente si riferisce a tutte le spese che noi o in relazione alla rivendicazione da parte di un terzo, necessariamente sosteniamo.
(4) Il termine di prescrizione è di dieci anni, a partire dalla conclusione del contratto.
§ 9 Riserva di proprietà – Fornitura – Utensili – Riservatezza
(1) Se ordiniamo qualcosa dai contraenti, ci riserviamo la proprietà su di esso. L’elaborazione o la trasformazione da parte del contraente vengono eseguite per noi. Se la nostra merce soggetta a riserva di proprietà viene lavorata con altri oggetti che non ci appartengono, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore del nostro oggetto (prezzo di acquisto più IVA) rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione.
(2) Se l’oggetto da noi fornito viene mescolato in modo inseparabile con altri oggetti che non ci appartengono, acquisiamo la comproprietà del nuovo in proporzione al valore dell’oggetto soggetto a riserva di proprietà (prezzo di acquisto più IVA) rispetto agli altri oggetti mescolati al momento della miscelazione. Se la miscelazione avviene in modo tale che l’oggetto del contraente debba essere considerato come la cosa principale, si conviene che il contraente ci trasferisca la comproprietà in proporzione; il contraente custodisce la proprietà esclusiva o la comproprietà per noi.
(3) Ci riserviamo la proprietà degli utensili; il contraente è tenuto a utilizzare gli utensili esclusivamente per la produzione delle merci da noi ordinate. Il contraente è tenuto ad assicurare a proprie spese gli utensili di nostra proprietà al valore a nuovo contro danni da incendio, acqua e furto. Allo stesso tempo, il contraente ci cede già ora tutti i diritti di risarcimento derivanti da questa assicurazione; accettiamo la cessione con la presente. Il contraente è tenuto a eseguire tempestivamente a proprie spese eventuali lavori di manutenzione e ispezione necessari sui nostri utensili, nonché tutti i lavori di manutenzione e riparazione. Eventuali guasti devono essere segnalati immediatamente; se omette di farlo per colpa, le richieste di risarcimento danni rimangono impregiudicate.
(4) Il contraente è tenuto a mantenere strettamente segrete tutte le illustrazioni, i disegni, i calcoli e altri documenti e informazioni ricevuti. Essi possono essere divulgati a terzi solo con il nostro esplicito consenso. L’obbligo di riservatezza si applica anche dopo l’elaborazione di questo contratto; esso si estingue se e nella misura in cui le conoscenze di fabbricazione contenute nelle illustrazioni, nei disegni, nei calcoli e in altri documenti forniti sono diventate di dominio pubblico.
(5) Nella misura in cui i diritti di garanzia a noi spettanti ai sensi del comma (1) e/o del comma (2) superano di oltre il 10% il prezzo di acquisto di tutte le nostre merci soggette a riserva di proprietà non ancora pagate, siamo tenuti a svincolare i diritti di garanzia a nostra scelta su richiesta del contraente.
§ 10 Esecuzione dei lavori / Dispositivi di protezione
(1) Nella misura in cui il contraente esegue lavori sul nostro sito aziendale in adempimento del contratto, deve rispettare le disposizioni del nostro regolamento aziendale, così come le persone da lui impiegate. Devono essere rispettate le norme esistenti per l’ingresso e l’uscita dal sito.
(2) Il contraente si impegna a rispettare tutte le norme e le direttive emanate dal legislatore, dalle autorità di vigilanza, dalle associazioni di categoria del VDE e da altre istituzioni in materia di esecuzione, prevenzione degli infortuni e protezione ambientale.
§ 11 Compensazione
(1) Siamo autorizzati a compensare tutti i crediti che abbiamo nei confronti del contraente con tutti i crediti che il contraente ha nei nostri confronti.
(2) Il contraente può compensare i crediti nei nostri confronti solo con crediti incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato.
§ 12 Cessione
(1) I diritti derivanti dai nostri contratti possono essere ceduti a terzi solo con il reciproco consenso.
§ 13 Foro competente – Luogo di adempimento – Scelta della legge
(1) Se il contraente è un commerciante, il nostro domicilio commerciale è il foro competente; tuttavia, siamo autorizzati a citare in giudizio il contraente anche presso il suo domicilio.
(2) Salvo diversa indicazione nel contratto, il nostro domicilio commerciale è il luogo di adempimento.
(3) Il rapporto tra noi e il contraente è soggetto esclusivamente al diritto della Repubblica Federale Tedesca. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) non si applica.